CCS Art. 907 -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 907 CCS dal 2025

Art. 907 Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 907 Istituti di prestiti a pegno I. Autorizzazione

1 Chi intende esercitare un istituto di prestiti a pegno deve ottenere l’autorizzazione del governo cantonale.

2 I Cantoni possono stabilire che questa autorizzazione sia data soltanto ad istituti pubblici del Cantone o dei Comuni o ad istituti di utilità pubblica.

3 Essi possono imporre tasse particolari sull’esercizio di tali imprese.


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