Art. 90 OETV dal 2025

Art. 90 Paletta di segnalazione, triangolo di sicurezza, cuneo (1)
1 La paletta di segnalazione (art. 28 cpv. 4 ONC) deve essere conforme al modello dell’allegato 4.
2 Sui veicoli a motore larghi più di 1,00 m, esclusi motoveicoli, motoveicoli con carrozzino laterale, carri a mano provvisti di motore e veicoli cingolati, come anche sui rimorchi di monoassi, deve trovarsi un triangolo di sicurezza omologato e contrassegnato secondo il regolamento UNECE n. 150 o il regolamento UNECE n. 27. (2)
3 I cunei devono essere di materiale resistente; la loro base deve essere antisdrucciolevole e non deve causare danni alle strade. I cunei, per quanto concerne l’immobilizzazione del veicolo in salita e in discesa, devono soddisfare le medesime esigenze dei freni di stazionamento del rispettivo veicolo. (3)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
(3) Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.