Art. 90 CPP dal 2024

Art. 90 Decorrenza e computo dei termini
1 I termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo.
2 Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore. (1)
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorit penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.