Legge sulla fusione (LFus) Art. 90

Zusammenfassung der Rechtsnorm LFus:



Art. 90 LFus dal 2023

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Art. 90 Contratto di fusione

1 Il contratto di fusione è concluso dagli organi superiori di direzione degli istituti di previdenza partecipanti alla fusione.

2 Il contratto di fusione contiene:

  • a. il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica degli istituti di previdenza partecipanti alla fusione nonché, in caso di fusione mediante combinazione, il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica del nuovo istituto di previdenza;
  • b. indicazioni sui diritti e le pretese degli assicurati in seno all’istituto di previdenza assuntore;
  • c. la data a decorrere dalla quale gli atti dell’istituto di previdenza trasferente sono considerati compiuti per conto dell’istituto di previdenza assuntore.
  • 3 Il contratto di fusione richiede la forma scritta.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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