Art. 90 LFus dal 2023
Art. 90 Contratto di fusione
1 Il contratto di fusione è concluso dagli organi superiori di direzione degli istituti di previdenza partecipanti alla fusione.
2 Il contratto di fusione contiene:a. il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica degli istituti di previdenza partecipanti alla fusione nonché, in caso di fusione mediante combinazione, il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica del nuovo istituto di previdenza;b. indicazioni sui diritti e le pretese degli assicurati in seno all’istituto di previdenza assuntore;c. la data a decorrere dalla quale gli atti dell’istituto di previdenza trasferente sono considerati compiuti per conto dell’istituto di previdenza assuntore.
3 Il contratto di fusione richiede la forma scritta.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.