Art. 9 LD dal 2023

Art. 9 Ammissione temporanea di merci
1 Il Consiglio federale può prevedere l’esenzione parziale o integrale dai tributi doganali all’importazione per merci estere destinate all’ammissione temporanea in territorio doganale o di merci svizzere dopo l’ammissione temporanea in territorio doganale estero.
2 Esso disciplina le condizioni per l’esenzione.
3 Per motivi economici o di politica commerciale, esso può escludere l’applicazione della procedura doganale relativa all’ammissione temporanea, ridurla a una durata determinata oppure subordinarla a un permesso.
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