Art. 9 PA dal 2022

Art. 9 III. Contestazioni
1 L’autorit che si reputa competente accerta la sua competenza con una decisione, qualora una parte la contesti.
2 L’autorit che si reputa incompetente prende una decisione d’inammissibilit , qualora una parte ne affermi la competenza.
3 I conflitti di competenza tra autorit , eccetto quelli con il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale o le autorit cantonali, sono decisi dall’autorit comune di vigilanza o, se non ve n’è una, dal Consiglio federale. (1)
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.