Art. 9 OETV dal 2025

Art. 9 Veicoli
1 Sono «veicoli» ai sensi della presente ordinanza tutti i veicoli a motore e quelli senza motore definiti di seguito.
2 I «veicoli climatizzati» sono veicoli le cui carrozzerie fisse o amovibili sono equipaggiate appositamente per il trasporto di merci a uno stato di temperatura determinato e le cui pareti laterali, compreso l’isolamento termico, hanno uno spessore di almeno 45 mm. (1)
3 I «veicoli cingolati» sono veicoli che si muovono mediante cingoli. (2)
4 I veicoli adibiti al trasporto sia di persone sia di cose sono classificati in base alle caratteristiche prevalenti. (3)
5 I «veicoli agricoli e forestali» sono trattori, carri con motore, carri di lavoro, monoassi e rimorchi adoperati soltanto in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola o forestale oppure equiparata (art. 86 ONC (4) ) e la cui velocità non supera quella prevista per la classificazione come veicoli a motore di cui all’articolo 161 e come rimorchi di cui all’articolo 207. (5)
(1) Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465).(2) Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).
(3) Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(4) RS 741.11
(5) Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.