Art. 9 ONC dal 2025

Art. 9 Incrocio
1 Il conducente deve lasciare la precedenza al traffico inverso, se l’incrocio è reso difficile da un ostacolo situato sulla metà di carreggiata da lui adoperata.
2 Se una strada stretta non permette l’incrocio, gli autotreni hanno la precedenza sugli altri veicoli, i veicoli a motore pesanti su quelli leggeri e gli autobus sugli autocarri. (1) Se si tratta di veicoli dello stesso genere deve retrocedere quello più vicino ad uno spiazzo d’incrocio;* all’incrocio sulle strade a forte pendenza e sulle strade di montagna si applica l’articolo 38 capoverso 1 primo periodo. (2) * ... (3)
(1) Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 4 dell’O del 19 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).(2) Nuovo testo del per. 2 giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
(3) Nota abrogata dalla cifra I dell’O del 25 gen. 1989, con effetto dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.