Art. 9 LAM dal 2024

Art. 9 Inizio del diritto alle prestazioni
1 Le prestazioni dell’assicurazione sono dovute a contare dal giorno in cui, secondo gli accertamenti medici, ha avuto inizio l’affezione o si è prodotto il danno pecuniario, anche se la notificazione è avvenuta più tardi.
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3 Il Consiglio federale emana mediante ordinanza le prescrizioni concernenti i casi particolari, segnatamente per quanto riguarda la delimitazione nel tempo delle prestazioni dell’assicurazione militare rispetto a quelle della truppa, della protezione civile, del servizio civile e dell’ordinamento delle indennit per perdita di guadagno (IPG). (2)
(1) Abrogato dall’all. n. 7 della LF del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).
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