Art. 9 CPM dal 2025

Art. 9 Diritto penale minorile (1)
Per le persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i diciott’anni rimangono salve le disposizioni del diritto penale minorile del 20 giugno 2003 (2) (DPMin). Se vanno giudicati nel contempo un atto commesso prima del compimento dei diciott’anni e un atto commesso dopo, si applica l’articolo 3 capoverso 2 DPMin. Sono competenti le autorità civili.
(1) Nuovo testo giusta l’art. 44 n. 3 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3545: FF 1999 1669).(2) RS 311.1
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.