Art. 9 LAgr dal 2025

Art. 9 (1) Sostegno alle misure di solidarietà
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2 Il Consiglio federale può obbligare chi non è membro di un’organizzazione a contribuire al finanziamento delle misure di solidarietà previste nell’articolo 8 capoverso 1, se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute e l’organizzazione preleva contributi dai suoi membri per finanziarie misure di solidarietà. I contributi non devono servire a finanziare l’amministrazione dell’organizzazione. (3)
3 Nel settore dell’adeguamento della produzione e dell’offerta alle esigenze del mercato, il Consiglio federale può emanare prescrizioni unicamente per far fronte a sviluppi straordinari non dipendenti da problemi strutturali. (4)
4 I prodotti in vendita diretta non possono essere sottoposti alle prescrizioni di cui al capoverso 1 e i venditori diretti non possono essere assoggettati all’obbligo di contribuzione secondo il capoverso 2 per i quantitativi smerciati in vendita diretta.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).(2) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).
(3) Per. introdotto dalla cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
(4) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
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