LAgr Art. 9 - Sostegno alle misure di solidarietà

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 9 LAgr dal 2025

Art. 9 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 9 (1) Sostegno alle misure di solidarietà

1 Qualora le misure di solidarietà di cui all’articolo 8 capoverso 1 decise collettivamente siano pregiudicate dalle imprese che non le adottano, il Consiglio federale può emanare prescrizioni se l’organizzazione: (2)

  • a. è rappresentativa;
  • b. non è attiva nei settori della produzione, della trasformazione o della vendita;
  • c. ha deciso le misure di solidarietà a grande maggioranza.
  • 2 Il Consiglio federale può obbligare chi non è membro di un’organizzazione a contribuire al finanziamento delle misure di solidarietà previste nell’articolo 8 capoverso 1, se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute e l’organizzazione preleva contributi dai suoi membri per finanziarie misure di solidarietà. I contributi non devono servire a finanziare l’amministrazione dell’organizzazione. (3)

    3 Nel settore dell’adeguamento della produzione e dell’offerta alle esigenze del mercato, il Consiglio federale può emanare prescrizioni unicamente per far fronte a sviluppi straordinari non dipendenti da problemi strutturali. (4)

    4 I prodotti in vendita diretta non possono essere sottoposti alle prescrizioni di cui al capoverso 1 e i venditori diretti non possono essere assoggettati all’obbligo di contribuzione secondo il capoverso 2 per i quantitativi smerciati in vendita diretta.

    (1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).
    (3) Per. introdotto dalla cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
    (4) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Art. 9 Legge sull’agricoltura (LwG) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    SGBZ.2006.1Entscheid Art. 70 und 75 ZGB; Art. 18 Abs. 1, 20 Abs. 2, 97 Abs. 1, 112 und 160 f. OR; Käse; Vertrag; Verein; Vertrags; Menge; Schaden; Beklagten; Liefer; Berufung; Konventionalstrafe; Schadenersatz; Käsekaufvertrag; Quot; Produktebeiträge; X-Käse; Mengen; Produktion; Wettbewerb; Grundlage; Reglement; Käse-AG; X-Käse-AG; Recht; Produktebeitrag; Mitglied; Klage; Wettbewerbs; Verletzung; Mengensteuerung; ässig