LCit Art. 9 - Condizioni formali

Einleitung zur Rechtsnorm LCit:



Art. 9 LCit dal 2023

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Art. 9 Sezione 1: Naturalizzazione ordinaria Condizioni formali

1 La Confederazione concede l’autorizzazione di naturalizzazione soltanto se al momento della domanda il richiedente:

  • a. è titolare di un permesso di domicilio; e
  • b. dimostra un soggiorno complessivo di dieci anni in Svizzera di cui tre negli ultimi cinque anni precedenti il deposito della domanda.
  • 2 Nel calcolo della durata del soggiorno di cui al capoverso 1 lettera b, il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra l’8° e il 18° anno d’et è computato due volte. Tuttavia, il soggiorno effettivo deve ammontare ad almeno sei anni.


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    Kommentare zum Gesetzesartikel

    AutorKommentarJahr
    Marc Spescha, Andreas Zünd, Peter Bolzli, Constantin Hruschka, Fanny de Weck Kommentar Migrationsrecht, Zürich2019