Art. 9 OLL1 dal 2023

Art. 9 Ufficio direttivo elevato
(art. 3 lett. d LL)Esercita un ufficio direttivo elevato chiunque, sulla base della sua posizione nell’azienda e tenuto conto delle dimensioni della stessa, dispone di un ampio potere decisionale in affari importanti o può influenzare sensibilmente decisioni di grande rilevanza e quindi esercitare un’influenza durevole sulla struttura, l’andamento degli affari e lo sviluppo di un’azienda o di una parte di essa.
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