OLL1 Art. 9 - Ufficio direttivo elevato

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 9 OLL1 dal 2023

Art. 9 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 9 Ufficio direttivo elevato

(art. 3 lett. d LL)Esercita un ufficio direttivo elevato chiunque, sulla base della sua posizione nell’azienda e tenuto conto delle dimensioni della stessa, dispone di un ampio potere decisionale in affari importanti o può influenzare sensibilmente decisioni di grande rilevanza e quindi esercitare un’influenza durevole sulla struttura, l’andamento degli affari e lo sviluppo di un’azienda o di una parte di essa.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.