Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 89l

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCStr:



Art. 89l LCStr dal 2024

Art. 89l Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) drucken

Art. 89l Trattamento dei dati

1 I servizi seguenti trattano i dati del sistema d’informazione:

  • a. l’USTRA;
  • b. i servizi competenti per l’immissione dei dati nel sistema.
  • 2 I servizi di cui al capoverso 1 lettera b possono trattare unicamente i dati relativi agli incidenti di loro competenza.

    3 Il Consiglio federale può autorizzare altri servizi a trattare i dati del sistema di valutazione, in particolare mediante procedura di richiamo.


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