Art. 89g LCStr dal 2024

Art. 89g Comunicazione dei dati
1 I dati concernenti l’ammissione alla circolazione non sono pubblici.
2 Il Consiglio federale può concedere all’USTRA la possibilit di comunicare i dati del detentore del veicolo, delle autorizzazioni a condurre e i dati tecnici. Ne disciplina i presupposti.
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4 Le autorit cantonali competenti per l’ammissione alla circolazione possono comunicare alla polizia i dati personali dei conducenti la cui licenza per allievo conducente o licenza di condurre è stata revocata a tempo indeterminato a causa di inidoneit alla guida, oppure è stata revocata a titolo preventivo fino alla determinazione dell’idoneit alla guida, in caso di dubbi su quest’ultima.
5 I Cantoni possono pubblicare il nome e l’indirizzo dei detentori di veicoli a motore, sempre che la comunicazione ufficiale di tali dati non sia oggetto di un’opposizione. I detentori di veicoli a motore possono far registrare tale opposizione senza condizioni e gratuitamente dall’autorit cantonale competente.
6 L’USTRA può rilasciare estratti globali alle persone di cui al capoverso 3 e ai servizi che hanno accesso ai dati mediante procedura di richiamo (art. 89e).
7 L’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia possono comunicare a terzi i dati necessari per l’adempimento dei loro compiti pubblici (art. 74 e 76).
8 I dati relativi ai tipi di veicoli e altri dati tecnici possono essere pubblicati.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.