LPP Art. 89c - Divieto di clausole di residenza

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 89c LPP dal 2022

Art. 89c Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 89c Divieto di clausole di residenza

Il diritto alle prestazioni in danaro pretese sul fondamento della presente legge non può essere ridotto, modificato, sospeso, ritirato o requisito per il fatto che l’avente diritto risiede:

  • a. nel territorio di uno Stato membro della CE, sempreché l’Accordo sulla libera circolazione (1) non disponga altrimenti;
  • b. nel territorio dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, sempreché l’Accordo AELS emendato (2) non disponga altrimenti.
  • (1) RS 0.142.112.681
    (2) RS 0.632.31

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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