CCS Art. 897 -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 897 CCS dal 2025

Art. 897 Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 897 Insolvenza

1 In caso d’insolvenza del debitore, il diritto di ritenzione si esercita anche per i crediti non esigibili.

2 Se l’insolvenza si è verificata o fu conosciuta dal creditore solo dopo la consegna della cosa, questo può far valere il diritto di ritenzione ancora che vi si opponga un’obbligazione precedentemente da lui assunta od una particolare disposizione del debitore.


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