CCS Art. 892 -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 892 CCS dal 2024

Art. 892 Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 892 2. Estensione della garanzia

1 Il diritto di pegno si estende alla cosa ed ai suoi accessori.

2 Salvo diversa pattuizione, i frutti naturali della cosa impegnata devono essere consegnati dal creditore al proprietario, dal momento in cui cessano di essere parti costitutive della stessa.

3 Il pegno si estende ai frutti che al momento della realizzazione sono parti costitutive della cosa.


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