Art. 89 LIVA dal 2025

Art. 89 Esecuzione
1 Se l’imposta, gli interessi, le spese e le multe non sono pagati, l’AFC promuove l’esecuzione e prende tutti i provvedimenti opportuni previsti dal diritto civile e dal diritto dell’esecuzione forzata.
2 Se il credito fiscale non è ancora passato in giudicato ed è contestato, l’AFC emana una decisione. La collocazione definitiva non si opera finché non esista una decisione passata in giudicato. (1)
3 L’opposizione del contribuente comporta l’apertura della procedura di rigetto. L’AFC è competente per l’eliminazione dell’opposizione.
4 ... (2)
5 L’AFC deve indicare i crediti fiscali negli inventari pubblici o insinuarli in caso di diffida pubblica ai creditori. (1)
6 Gli importi d’imposta conseguiti nell’ambito di una procedura d’esecuzione forzata costituiscono spese di realizzazione.
7 In casi fondati, l’AFC può rinunciare a ricuperare l’imposta se lo svolgimento di una procedura d’esecuzione non porterebbe a nessun risultato utile.
(1) (3)(2) Abrogato dal n. I della LF del 30 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.