Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Art. 89

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPPC:



Art. 89 LPPC dal 2025

Art. 89 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 89 Infrazioni alle disposizioni d’esecuzione

1 Chiunque viola intenzionalmente disposizioni emanate in esecuzione della presente legge e la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo è punito con la multa.

2 Nei casi gravi o in caso di recidiva la pena è della multa sino a 20 000 franchi. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

3 Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l’autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale; può ammonire l’interessato.


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