Art. 889 CCS dal 2024

Art. 889 2. Obbligo di riconsegna
1 Cessando il diritto di pegno, sia per estinzione del credito che per altro motivo, il creditore deve riconsegnare la cosa a chi di diritto.
2 Il creditore non è tenuto a riconsegnare la cosa impegnata neppure in parte, se prima non è completamente soddisfatto.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.