OR Art. 881 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 881 OR dal 2025
Art. 881 Convocazione 1. Diritto e obbligo
1 L’assemblea generale è convocata dall’amministrazione o da ogni altro organo al quale lo statuto ne dia il diritto e, quando occorra, dall’ufficio di revisione. Il diritto di convocarla spetta anche ai liquidatori ed ai rappresentanti degli obbligazionisti.
2 L’assemblea generale dev’essere convocata quando ne sia fatta richiesta da un decimo almeno dei soci o, se il numero di questi è minore di trenta, da almeno tre soci.
3 Qualora l’amministrazione non dia corso entro un congruo termine a siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice, ad istanza dei richiedenti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.