Art. 88 ONC dal 2025
Art. 88 Trasporti vietati
È vietato l’impiego di veicoli agricoli e forestali per trasporti diversi da quelli agricoli e forestali, segnatamente: (1) a. i trasporti per un’azienda accessoria non designata nell’articolo 87 capoverso 2 lettera d, come fabbrica di sidro, segherie, commercio di foraggi o di bestiame;b. (1) i trasporti per aziende attive nel settore agricolo o forestale, come la raccolta del latte o di altri prodotti agricoli per un centro di raccolta e il trasporto dei prodotti a partire dal centro, il trasporto di legna per segherie o altri commercianti, il trasporto di cereali dal cliente al mulino e la riconsegna dei prodotti macinati;c. i trasporti eseguiti per aggiudicazione o in relazione con compiti industriali spettanti alle amministrazioni pubbliche, eccettuati i casi previsti nell’articolo 87 capoverso 3.
(1) (2)
(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 ([RU 2019 243]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.