Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 88

Zusammenfassung der Rechtsnorm ONC:



Art. 88 ONC dal 2025

Art. 88 Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) drucken

Art. 88 Trasporti vietati

È vietato l’impiego di veicoli agricoli e forestali per trasporti diversi da quelli agricoli e forestali, segnatamente: (1)

  • a. i trasporti per un’azienda accessoria non designata nell’articolo 87 capoverso 2 lettera d, come fabbrica di sidro, segherie, commercio di foraggi o di bestiame;
  • b. (1) i trasporti per aziende attive nel settore agricolo o forestale, come la raccolta del latte o di altri prodotti agricoli per un centro di raccolta e il trasporto dei prodotti a partire dal centro, il trasporto di legna per segherie o altri commercianti, il trasporto di cereali dal cliente al mulino e la riconsegna dei prodotti macinati;
  • c. i trasporti eseguiti per aggiudicazione o in relazione con compiti industriali spettanti alle amministrazioni pubbliche, eccettuati i casi previsti nell’articolo 87 capoverso 3.
  • (1) (2)
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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