Art. 88 OLL1 dal 2023

Art. 88 Registrazione, modifica e archiviazione dei dati
(art. 44b LL)
1 I dati sono gestiti centralmente dalla SECO per la Confederazione; per il Cantone la gestione spetta all’autorit cantonale competente.
2 I dati concernenti persone devono essere distrutti cinque anni dopo la scadenza della loro validit , sempreché non debbano essere consegnati all’Archivio federale. Tale scadenza non vale per i dati resi anonimi, elaborati per scopi di pianificazione, ricerca o statistica.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.