OLL1 Art. 88 - Registrazione, modifica e archiviazione dei dati

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 88 OLL1 dal 2023

Art. 88 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 88 Registrazione, modifica e archiviazione dei dati

(art. 44b LL)

1 I dati sono gestiti centralmente dalla SECO per la Confederazione; per il Cantone la gestione spetta all’autorit cantonale competente.

2 I dati concernenti persone devono essere distrutti cinque anni dopo la scadenza della loro validit , sempreché non debbano essere consegnati all’Archivio federale. Tale scadenza non vale per i dati resi anonimi, elaborati per scopi di pianificazione, ricerca o statistica.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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