Art. 88 LADI1 dal 2024

Art. 88 Datori di lavoro
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2 I datori di lavoro rispondono verso la Confederazione di tutti i danni che essi stessi o persone da loro incaricate cagionano intenzionalmente o per negligenza. È applicabile per analogia l’articolo 82 capoversi 3 e 4. (3)
3 Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (7) sugli atti illeciti. (8)
4 ... (9)
5 La responsabilit di cui all’articolo 78 LPGA è esclusa. (10)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).(2) (5)
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
(4) Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
(5) RS 830.1
(6) Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
(7) RS 220
(8) Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). Nuovo testo giusta l’all. n. 24 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).
(9) Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). Abrogato dall’all. n. 24 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).
(10) Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.