Art. 87a LAINF dal 2024

Art. 87a (1) Contributi delle aziende estere
1 Le aziende estere i cui lavoratori non soggiacciono all’assicurazione obbligatoria secondo la presente legge devono versare i contributi per la prevenzione degli infortuni.
2 I contributi devono equivalere ai premi supplementari previsti dall’articolo 87 per aziende comparabili.
3 Il Consiglio federale disciplina la procedura di riscossione.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.