LAINF Art. 87a - Contributi delle aziende estere

Einleitung zur Rechtsnorm LAINF:



Art. 87a LAINF dal 2024

Art. 87a Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) drucken

Art. 87a (1) Contributi delle aziende estere

1 Le aziende estere i cui lavoratori non soggiacciono all’assicurazione obbligatoria secondo la presente legge devono versare i contributi per la prevenzione degli infortuni.

2 I contributi devono equivalere ai premi supplementari previsti dall’articolo 87 per aziende comparabili.

3 Il Consiglio federale disciplina la procedura di riscossione.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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