OR Art. 877 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 877 OR dal 2024
Art. 877 Notificazione dell’ammissione o dell’uscita dei soci al registro di commercio
1 Se i soci sono illimitatamente o limitatamente responsabili dei debiti della societ o sono tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, l’amministrazione deve, entro tre mesi, notificare al registro di commercio ogni ammissione od uscita.
2 Inoltre, ogni socio receduto od escluso e gli eredi d’un socio defunto hanno il diritto di far iscrivere direttamente nel registro di commercio il recesso, l’esclusione o la morte. L’ufficio del registro di commercio deve portare immediatamente tale notificazione a conoscenza dell’amministrazione della societ .
3 Le societ mutue d’assicurazione al beneficio d’una concessione sono esonerate dall’obbligo di notificare i loro soci all’ufficio del registro di commercio.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.