OETV Art. 87 - Dispositivo di immobilizzazione

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 87 OETV dal 2025

Art. 87 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 87 Dispositivo di immobilizzazione

1 Per impedire qualsiasi abuso, il veicolo può essere munito di un dispositivo di immobilizzazione meccanico, elettrico o elettronico.

2 Detto dispositivo deve poter bloccare almeno uno dei tre sistemi necessari per la messa in marcia del motore (motorino d’avviamento, sistema d’alimentazione in carburante o sistema d’accensione).

3 Il dispositivo di immobilizzazione può essere inserito automaticamente (anche a ritardo) contemporaneamente con gli altri elementi del SAV o mediante interruttore separato (con o senza chiave).

4 Il dispositivo di immobilizzazione deve essere assicurato in modo tale da non poter essere attivato se il motore è in marcia.


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