Art. 87 OLL1 dal 2023

Art. 87 (1) Scambio di dati e sicurezza dei dati
(art. 44 cpv. 2, 44a e 44b LL)
1 Le autorit della Confederazione e dei Cantoni responsabili dell’esecuzione della legge o della LAINF si scambiano reciprocamente i dati se ciò è necessario per l’adempimento dei loro compiti legali. L’autorit cantonale comunica immediatamente alla SECO in particolare i dati di cui all’articolo 86 capoverso 2 lettere a e b.
2 Le autorit della Confederazione e dei Cantoni possono connettere i loro sistemi automatizzati di informazione e di documentazione.
3 Esse si accordano reciprocamente, laddove esista una simile connessione, l’accesso nella procedura di richiamo a tutti i dati non degni di una particolare protezione.
4 La SECO e i Cantoni prendono le misure necessarie affinché i terzi non autorizzati non possano accedere ai dati.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2399).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.