Art. 86b CCS dal 2024

Art. 86b di fondazione (1)
L’autorit di vigilanza può, sentito l’organo superiore della fondazione, apportare modifiche accessorie all’atto di fondazione, sempreché esse appaiano giustificate da motivi oggettivi e non pregiudichino i diritti di terzi.
(1) Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni) (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l’attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 452; FF 2021 485, 1169).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.