Art. 86b CCS dal 2025

Art. 86b Modifiche accessorie dell’atto
di fondazione (1)
L’autorità di vigilanza può, sentito l’organo superiore della fondazione, apportare modifiche accessorie all’atto di fondazione, sempreché esse appaiano giustificate da motivi oggettivi e non pregiudichino i diritti di terzi.
(1) Introdotto dalla cifra I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni) (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l’attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 452; FF 2021 485, 1169).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.