Art. 86a LAgr dal 2023

Art. 86a
1 La Confederazione può accordare a persone indipendenti attive nell’agricoltura o ai loro coniugi aiuti per la riqualificazione in professioni non agricole.
2 La concessione di un aiuto presuppone la cessazione della gestione aziendale. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni e oneri.
3 Gli aiuti per la riqualificazione sono versati al più tardi sino alla fine del 2019. (1)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.