LAgr Art. 86a -

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 86a LAgr dal 2023

Art. 86a Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 86a

1 La Confederazione può accordare a persone indipendenti attive nell’agricoltura o ai loro coniugi aiuti per la riqualificazione in professioni non agricole.

2 La concessione di un aiuto presuppone la cessazione della gestione aziendale. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni e oneri.

3 Gli aiuti per la riqualificazione sono versati al più tardi sino alla fine del 2019. (1)

(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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