OR Art. 863 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 863 OR dal 2024
Art. 863 Altre riserve
1 Sopra l’utile dell’esercizio destinato alla distribuzione dovranno eseguirsi in primo luogo i prelevamenti legali e statutari per i fondi di riserva e d’altro genere.
2 L’assemblea generale può prelevare anche a titolo di riserva somme non previste né dalla legge né dallo statuto o che eccedano le esigenze della legge e dello statuto, quando ciò sembri opportuno per assicurare la durevole prosperit dell’impresa.
3 Essa può parimente prelevare sopra gli utili dell’esercizio, anche quando ciò non sia previsto dallo statuto, somme per creare e sostenere istituzioni di previdenza (1) a favore d’impiegati, d’operai o di soci ovvero destinate ad altri scopi di previdenza (1) ; questi prelevamenti soggiacciono alle norme riguardanti i fondi statutari di previdenza (1) .
(1) (2)
(2) (3)
(3) Nuovo termine giusta il n. I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 ([RU 1958 393]; FF 1958 266).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.