Art. 86 ONC dal 2024

Art. 86 Trasporti ammessi
1 I veicoli a motore agricoli e forestali e i loro rimorchi (veicoli agricoli e forestali) possono circolare sulle strade pubbliche soltanto per trasporti agricoli e forestali, segnatamente: (1)
2 Sono equiparate alle aziende agricole e forestali: (1)
3 I veicoli agricoli e forestali possono essere parimenti adoperati per trasporti agricoli e forestali per conto di terzi, anche dietro compenso. Le persone e le aziende che non operano nel settore agricolo o forestale possono tenere veicoli agricoli e forestali, a condizione che se ne servano soltanto per effettuare lavori e trasporti agricoli e forestali per conto di terzi. (1)
(1) (2)(2) (3)
(3) (4)
(4) (7)
(5) Abrogata dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
(6) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404). Correzione delle lett. b e c del 20 mag. 2021 (RU 2021 284).
(7) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.