Art. 86 CPS dal 2024

Art. 86 Liberazione condizionale
1 Quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l’autorit competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l’esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetter nuovi crimini o delitti.
2 L’autorit competente esamina d’ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito.
3 Se non concede la liberazione condizionale, l’autorit competente riesamina la questione almeno una volta all’anno.
4 Quando il detenuto ha scontato la met della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l’autorit competente può, a titolo eccezionale, liberarlo condizionalmente qualora circostanze straordinarie inerenti alla persona del detenuto lo giustifichino.
5 In caso di pena detentiva a vita, la liberazione condizionale secondo il capoverso 1 è possibile al più presto dopo quindici anni; quella secondo il capoverso 4, dopo dieci.
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