OLL1 Art. 86 - Sistemi di informazione e di documentazione dei Cantoni

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 86 OLL1 dal 2023

Art. 86 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 86 (1) Sistemi di informazione e di documentazione dei Cantoni

(art. 44b LL)

1 L’autorit cantonale, nell’ambito della sua attivit di vigilanza e di esecuzione, gestisce un sistema di informazione e di documentazione per le aziende industriali.

  • 2 Il sistema contiene per ogni azienda industriale:
  • a. i dati di cui all’articolo 85 capoverso 2;
  • b. l’indicazione delle lettere dell’articolo 5 capoverso 2 della legge in base alle quali è stata assoggettata l’azienda;
  • c. i piani, le descrizioni dei piani, le approvazioni dei piani e i permessi d’esercizio.
  • (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2399).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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