Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI1) Art. 85c

Zusammenfassung der Rechtsnorm LADI1:



Art. 85c LADI1 dal 2024

Art. 85c Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI1) drucken

Art. 85c (1) Servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Ogni Cantone può istituire al massimo un servizio logistico per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Può affidargli compiti del servizio cantonale.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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