Art. 85b LPP dal 2025
Art. 85b (1) Consultazione degli atti
1 Purché rimangano tutelati interessi privati preponderanti, possono consultare gli atti:a. la persona assicurata, per i dati che la concernono;b. le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all’esercizio di tale diritto o all’adempimento di tale obbligo;c. le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all’esercizio di tale diritto;d. le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all’adempimento di tale compito;e. il terzo responsabile e il suo assicuratore, per i dati necessari ad accertare una pretesa di regresso della previdenza professionale.
2 Nel caso di dati relativi alla salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunichi.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 ([RU 2000 2689]; [FF 2000 205]).
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