Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) Art. 85b

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 85b LPP dal 2025

Art. 85b Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 85b (1) Consultazione degli atti

1 Purché rimangano tutelati interessi privati preponderanti, possono consultare gli atti:

  • a. la persona assicurata, per i dati che la concernono;
  • b. le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all’esercizio di tale diritto o all’adempimento di tale obbligo;
  • c. le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all’esercizio di tale diritto;
  • d. le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all’adempimento di tale compito;
  • e. il terzo responsabile e il suo assicuratore, per i dati necessari ad accertare una pretesa di regresso della previdenza professionale.
  • 2 Nel caso di dati relativi alla salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunichi.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.