Art. 854 CCS dal 2022

Art. 854 XII. Estinzione
1 Se non c’è più un creditore o se il creditore ha rinunciato al diritto di pegno, il debitore è libero o di far cancellare l’iscrizione dal registro fondiario o di lasciarla sussistere.
2 Il debitore può anche reimpiegare la cartella ipotecaria.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.