CCS Art. 851 -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 851 CCS dal 2025

Art. 851 Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 851 Luogo di pagamento

1 Salvo diversa convenzione, il debitore deve fare ogni pagamento al domicilio del creditore.

2 Se il creditore non ha un domicilio conosciuto o ha cambiato domicilio a pregiudizio del debitore, questi può liberarsi mediante deposito presso l’autorità competente del proprio domicilio o del domicilio precedente del creditore.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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