Art. 85 LFus dal 2023

Art. 85 Protezione dei creditori e dei lavoratori
1 Prima di decidere, rispettivamente prima che sia adottata la decisione di fusione, l’autorit di vigilanza o, per le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche, l’organo superiore della fondazione trasferente deve informare i creditori delle fondazioni partecipanti alla fusione, mediante triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, che, se notificano i loro crediti, possono esigere la costituzione di garanzie. I destinatari titolari di pretese giuridiche non possono esigere la costituzione di garanzie.
2 L’autorit di vigilanza o, per le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche, l’organo superiore della fondazione può rinunciare alla diffida ai creditori se il revisore abilitato attesta che tutti i crediti noti o prevedibili possono essere soddisfatti mediante il patrimonio delle fondazioni partecipanti alla fusione. (1)
3 L’eventuale diffida ai creditori è retta dall’articolo 25.
4 La protezione dei lavoratori è retta dagli articoli 27 e 28.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della societ a garanzia limitata; adeguamento del diritto della societ anonima, della societ cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.