LPP Art. 85 - Commissione federale della previdenza professionale

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 85 LPP dal 2025

Art. 85 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 85 Disposizioni particolari

Originario Tit. secondo.

Commissione federale della previdenza professionale

1 Il Consiglio federale istituisce una commissione federale della previdenza professionale, con al massimo 21 membri. Essa è composta di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e, in maggioranza, dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli istituti di previdenza.

2 La commissione dà parere al Consiglio federale sulle questioni relative all’attuazione e all’ulteriore sviluppo della previdenza professionale.


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