Art. 84a CCS dal 2025

Art. 84a Rischio di insolvenza ed eccedenza di debiti (1)
1 Se vi è rischio d’insolvenza o di eccedenza di debiti, l’organo superiore della fondazione deve avvisare senza indugio l’autorità di vigilanza.
2 Se constata che la fondazione è insolvente o ha un’eccedenza di debiti, l’ufficio di revisione avvisa l’autorità di vigilanza.
3 L’autorità di vigilanza ordina al consiglio di fondazione di prendere le misure necessarie. Se il consiglio di fondazione non vi provvede, l’autorità di vigilanza prende essa stessa le misure occorrenti o avvisa il giudice.
4 Le disposizioni del diritto della società anonima sull’accertamento dell’eccedenza di debiti nonché sulla rivalutazione di fondi e partecipazioni sono applicabili per analogia.
(1) Introdotto dalla cifra I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni (RU 2005 4545; FF 2003 7053, 7093). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005, 2022 109; FF 2017 325).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.