Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 84

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 84 OETV dal 2025

Art. 84 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 84 Sensibilità ai falsi allarmi

Il SAV deve essere fabbricato e installato nel veicolo in modo da ridurre al minimo la probabilità di far scattare un falso allarme. Inoltre, il sistema non deve reagire, in particolare, per effetto di urto al veicolo, in caso di compatibilità elettromagnetica, di abbassamento di tensione della batteria che si scarica o in caso di accensione dell’illuminazione dell’abitacolo senza apertura delle porte del veicolo.


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