Art. 84 CPP dal 2024

Art. 84 Sezione 6: Comunicazione delle decisioni e notificazione Comunicazione delle decisioni
1 Se la procedura è pubblica, il giudice comunica oralmente la sentenza a deliberazione conclusa, motivandola succintamente.
2 Il giudice consegna alle parti il dispositivo della sentenza alla fine del dibattimento o lo notifica loro entro cinque giorni.
3 Se non può pronunciare immediatamente la sentenza, il giudice vi provvede appena possibile e comunica la sentenza in un nuovo dibattimento. Se in tal caso le parti rinunciano alla comunicazione pubblica della sentenza, il giudice notifica loro il dispositivo subito dopo aver deliberato.
4 Se deve motivare la sentenza, il giudice la notifica entro 60 giorni, eccezionalmente entro 90 giorni, all’imputato e al pubblico ministero con la motivazione completa e alle altre parti soltanto con i punti concernenti le loro conclusioni.
5 L’autorit penale comunica per scritto od oralmente alle parti i decreti o le ordinanze ordinatori semplici.
6 Le decisioni sono comunicate alle altre autorit designate dal diritto federale e dal diritto cantonale; le decisioni su ricorso sono comunicate anche alla giurisdizione inferiore e le decisioni passate in giudicato, se necessario, alle autorit d’esecuzione e a quelle del casellario giudiziale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.