Art. 84 LIFD dal 2025
Art. 84 Prestazioni imponibili
1 L’imposta alla fonte è calcolata sui proventi lordi.
2 Sono imponibili:a. i redditi da attività lucrativa dipendente secondo l’articolo 83 capoverso 1, i proventi accessori quali i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore, nonché le prestazioni in natura, escluse tuttavia le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute dal datore di lavoro di cui all’articolo 17 capoverso 1bis;b. i proventi compensativi; ec. le prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1946 (1) sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). (2)
3 Le prestazioni in natura e le mance sono, di regola, valutate secondo le norme dell’assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti.
(1) [RS 831.10]
(2) Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 ([RU 2018 1813]; [FF 2015 603]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.