Art. 83a CCS dal 2025

Art. 83a Contabilità (1)
L’organo superiore della fondazione tiene i libri di commercio della fondazione. Le disposizioni del Codice delle obbligazioni (2) concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti si applicano per analogia.
(1) Introdotto dalla cifra I della LF dell’8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni) (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).(2) RS 220
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.