LPP Art. 83a - Trattamento fiscale della promozione della propriet? d’abitazioni

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 83a LPP dal 2022

Art. 83a Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 83a (1) Trattamento fiscale della promozione della propriet d’abitazioni

1 Il prelievo anticipato e il ricavato della realizzazione del pegno sull’avere di previdenza è imponibile in quanto prestazione in capitale derivante dalla previdenza.

2 In caso di rimborso del prelievo anticipato o del ricavato della realizzazione del pegno, il contribuente può esigere che le imposte pagate con il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno gli siano rimborsate per l’importo corrispondente. Tale rimborso non è deducibile dal reddito imponibile.

3 Il diritto al rimborso delle imposte pagate decade dopo tre anni dal rimborso del prelievo anticipato o del ricavato dalla realizzazione del pegno a un istituto di previdenza professionale.

4 L’istituto di previdenza interessato deve annunciare all’amministrazione federale delle contribuzioni, senza esserne richiesto, tutte le circostanze connesse con i capoversi 1, 2 e 3.

5 Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della propriet d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372; FF 1992 VI 209).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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