Art. 83a LADI1 dal 2024

Art. 83a (1) Revisione e controllo dei datori di lavoro
1 L’ufficio di compensazione, se accerta che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alla cassa o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie.
2 Sono fatte salve le decisioni secondo l’articolo 82 capoverso 3 e 85g capoverso 2.
3 In materia di controllo dei datori di lavoro decide l’ufficio di compensazione. La cassa si occupa dell’incasso.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.