Art. 83 LD dal 2023

Art. 83 Sequestro
1 L’UDSC fa valere il diritto di pegno doganale mediante sequestro.
2 Si procede al sequestro prendendo possesso delle merci o delle cose oppure diffidando il detentore a non disporne.
3 Se accerta la presenza di merci che si presume siano state introdotte illecitamente nel territorio doganale, l’UDSC le sequestra a titolo di pegno doganale. Se il valore della merce lo giustifica, l’UDSC cerca di rintracciare l’avente diritto.
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